Firmato a Roma il 23 novembre l’accordo tra Claai, Confartigianato, Cna e Casartigiani, da una parte e Cgil, Cisl, Uil dall’altra. Più margine d’azione alla negoziazione delle parti.
1 – Da nove contratti si scende a quattro
I nove contratti attuali dell’artigianato saranno accorpati in quattro aree: manifatturiero, servizi, edilizia, autotrasporto. Recita l’accordo: «A tal fine, verrà costituita una commissione paritetica composta dalle confederazioni e dalle categorie coinvolte, articolata per singole aree contrattuali, finalizzata a concludere, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i suddetti accorpamenti. L’avvio del nuovo ciclo di rinnovo dei contratti avverrà sulla base del nuovo assetto delle aree contrattuali come definito dalla suddetta commissione».
2 – Salario, i parametri degli aumenti restano da definire
Recita l’accordo: «Il salario regolato dal contratto nazionale, sarà determinato fra le parti sulla base di opportuni criteri guida ed indicatori. Nel quadro dello sviluppo della partecipazione, i contratti nazionali di lavoro dell’artigianato stabiliranno opportuni strumenti e sedi di verifica e di monitoraggio al fine di poter disporre, in tempi adeguati, di elementi oggettivi e condivisi di valutazione rispetto all’andamento delle retribuzioni, in relazione alle variabili economiche e sociali dei singoli contesti settoriali».
3 – Contratti di secondo livello regionali o aziendali
La contrattazione di secondo livello sarà generalmente regionale, come avviene oggi. Ma viene introdotta un’altra possibilità: contrattazione a livello aziendale, ovviamente nelle (poche) imprese del settore che hanno una struttura adeguata a questo tipo di negoziazione. Resta fermo il principio di un solo livello di contrattazione oltre al livello nazionale. I contratti collettivi di secondo livello hanno una durata correlata alla durata dei contratti collettivi nazionali e, di norma, decorrono a metà della durata stessa dei contratti nazionali.
4 – Uno schema base per la contrattazione di produttività
Si aiutano le imprese dell’artigianato a sfruttare il premio fiscale tassato al 10% previsto dalla legge di Bilancio 2015 e rafforzato dalla legge di Bilancio 2017 tramite un accordo quadro territoriale che fornisce uno schema tipo per eventuali accordi aziendali. Da notare: l’accordo quadro territoriale è considerato «cedevole» rispetto ad eventuali e specifiche intese regionali.
5 – Bilateralità potenziata
«In continuità con la propria esperienza di bilateralità, di attenzione verso i bisogni delle imprese, dei lavoratori e dei territori — recita l’accordo — è stato costituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSBA) totalmente autofinanziato con i contributi di aziende e lavoratori, ai sensi della legge 92/2012 e del decreto legislativo 148/2015. La scelta delle parti è stata quella di estendere il fondo a tutte le imprese — anche quelle con un solo dipendente —, andando quindi ben oltre le previsioni legislative». Inoltre, «al fine di ottimizzare l’utilizzo degli strumenti bilaterali delle politiche del lavoro, è stata già prevista la possibilità di utilizzare sinergicamente il Fondo interprofessionale del comparto (Fondartigianato) e FSBA«.
6 – Investimento sulla previdenza complementare
L’accordo constata che «risulta invece a tutt’oggi coperta solo nominalmente, nonostante la sua importanza, l’area della previdenza complementare: poche migliaia di lavoratori sono gli iscritti al fondo di riferimento del comparto a fronte di una vastissima platea di potenziali aderenti». Perciò «le parti concordano che venga immediatamente avviato un tavolo di confronto con il compito di adeguare i cardini del sistema bilaterale e di esaminare i temi del mercato del lavoro e della previdenza complementare al fine di definire soluzioni adeguate nei tempi e nei contenuti».