A decorrere dal prossimo 12 marzo 2016, entra in vigore a tutti gli effetti la nuova procedura telematica introdotta dal Legislatore in merito alla presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Il Decreto ministeriale, in sintesi, definisce: 
  • i dati che devono essere indicati nel nuovo modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto nonché le modalità di revoca; 
  • gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. 
In sostanza, dal 12 marzo p.v. per poter comunicare le proprie dimissioni al datore di lavoro, il lavoratore dovrà
  1. registrarsi sul portale Cliclavoro; 
  1. se non ne è già in possesso, richiedere il Pin Inps all’Istituto (direttamente allo sportello oppure on line tramite il sito seguendo la relativa procedura); 
  1. compilare il modulo, che è suddiviso in 5 sezioni, seguendo le indicazioni del portale; 
  1. trasmettere il modulo al datore di lavoro (che lo riceverà tramite posta certificata) e alla Direzione territoriale del lavoro competente (che ne riceverà notifica nel proprio cruscotto). 
Qualora il lavoratore non intenda dare avvio autonomamente alla procedura telematica, evitando così di registrarsi sul portale ed essere in possesso del Pin Inps, il Decreto gli offre la facoltà di avvalersi di un soggetto abilitato ad effettuare l’operazione in sua vece (a titolo esemplificativo: Caf, patronati, sindacati, ecc.).
Rimane ferma l’obbligatorietà di chiudere poi il procedimento attraverso la convalida delle dimissioni.
Alla luce di tutto questo, la Claai contesta quale sia il vantaggio che il lavoratore trae da questa nuova procedura, considerato che ad oggi per dimettersi gli è sufficiente consegnare una semplice lettera a mano al datore di lavoro,  salvo il successivo adempimento obbligatorio della procedura di convalida.
E’ indispensabile fare un appunto, in particolare, sull’inevitabile, se non indeterminata, dilazione dei tempi imposta dalla nuova procedura. Quanto tempo necessariamente intercorrerà, rispetto all’immediatezza di oggi, tra la decisione di rassegnare le dimissioni e il momento in cui il datore di lavoro ne viene effettivamente a conoscenza?
Risulta, altresì, difficile pensare che l’obiettivo dell’introduzione della nuova procedura sia favorire uno snellimento a livello burocratico della pratica di presentazione delle dimissioni, non cambiando sostanzialmente nulla da questo punto di vista.
Inoltre, nel caso di dimissioni non convalidate dal dipendente, all’azienda non resterebbe che tutelarsi da un suo eventuale rientro sul posto di lavoro a distanza anche di mesi, contestandogli l’assenza ingiustificata e quindi accendendo la via del licenziamento per giusta causa. Che prevede: pagamento del contributo Aspi pari a 1.500,00 euro e l’indennità di disoccupazione per un periodo massimo di due anni o fino all’avvio di un nuovo rapporto di lavoro. Appare palese il rischio di pesanti aggravi sulle imprese e sulle casse dello Stato.

L’l’inserimento di questa disciplina all’interno del D.lgs. n. 151/2015 sembra essere in contrasto con i concetti espressi nel titolo attribuito al decreto stesso:  “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese”, influendo negativamente sugli auspicati obiettivi di flessibilità e snellezza burocratica in tema di lavoro. Evidenza che la Claai sta rappresentando ai tavoli lavoro regionali e al Governo.
La Claai esprime l’auspicio che venga ripristinato l’iter sino ad oggi seguito dal 2012 che, nel cogliere l’opportuno e condiviso spirito di contrasto alla piaga delle “dimissioni in bianco”, risolveva in pochi giorni l’effettiva volontà del lavoratore di dare le dimissioni senza ulteriori aggravi di natura  amministrativa che oggi incombono in vista dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento, fissata per il 12 marzo pv.