Intervento dell’Agenzia delle Entrare che, con la circolare 15/E (circolare CFP_v.13062020) precisa tra l’altro gli esclusi dal beneficio dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio (decreto-rilancio-gazzetta-ufficiale).

Ci sono infatti dei requisiti specifici per aver accesso ai contributi a fondo perduto. Questo significa che sono escluse dall’agevolazione le seguenti categorie:

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  • gli enti pubblici;
  • gli intermediari finanziari;
  • le società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie;
  • le partite IVA che hanno diritto al bonus previsto dal decreto Cura Italia;
  • i beneficiari del reddito di ultima istanza;
  • i professionisti iscritti agli Ordini.

Possono quindi presentare domanda dal 15 giugno 2020 le partite IVA che hanno subìto danni economici a seguito della crisi sanitaria, se in presenza di determinati requisiti.

In particolare, possono richiedere il contributo a fondo perduto i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresalavoro autonomo e di reddito agrario:

  • con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
  • se il fatturato di aprile 2020 ha subito una riduzione del 33% rispetto al fatturato di aprile 2019;
  • se hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • se hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni in cui lo stato di emergenza per eventi calamitosi era in vigore quando è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria (ovvero il 31 gennaio 2020).

Le ultime due categorie hanno diritto al contributo a fondo perduto anche senza il requisito di riduzione di un terzo del fatturato.