Il Decreto Cura Italia contiene al suo interno molte misure con cui il Governo cerca di dare risposte immediate in questa situazione di emergenza.
Riguardo i pagamenti da effettuare e le sospensioni il Decreto Cura Italia (DL 18/2020) l’articolo 60 del decreto ha disposto per tutti i soggetti la proroga dal 16 marzo al 20 marzo 2020 dei versamenti tributari / contributivi previdenziali e assistenziali / premi INAIL scaduti al 16.3.2020, nello specifico:
tassa vidimazione libri sociali
ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed
intrattenimento
ritenute 1040 o 1038 e tutte le ritenute alla fonte, diverse da quelle per lavoro dipendente/assimilato ai sensi degli. art 23 e 24 DPR 600/73 (queste ultime due categorie (ritenute alla fonte dipendente/assimilati) infatti possono essere prorogate se ricavi/compensi inf. a 2 milioni) – verificate con vostro consulente
IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale – verificate con vostro consulente
contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, e contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL – verificate con vostro consulente
Per cui oggi 20 marzo 2020 questi versamenti dovranno essere regolarmente pagati da tutte le imprese, indipendentemente dall’importo dei compensi/ricavi, dalla sede.
In aggiunta alla proroga “erga omnes” al 20.3.2020 dei versamenti scaduti il 16.3, il Legislatore ha previsto ulteriori proroghe in base:
al settore di attività del contribuente
alla localizzazione dell’attività
alla dimensione dell’impresa / lavoratore autonomo
Di seguito il dettaglio.

a) Settori più colpiti dall’emergenza coronavirus (elenco codici ATECO nella risoluzione AdE n. 12/E)
Soggetti
Adempimento
Scadenza ordinaria
Scadenza prorogata
Settori più colpiti dall’emergenza coronavirus (elenco attività nella risoluzione AdE n. 12/E)

Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati, contributi Inps e Inail
16 marzo e 16 aprile 2020
31 maggio 2020 o 5 rate da maggio a ottobre
Settori più colpiti dall’emergenza coronavirus (elenco attività nella risoluzione AdE n. 12/E)

Versamento IVA

16 marzo 2020

31 maggio 2020 o 5 rate da maggio a ottobre
Contribuenti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro
ritenute redditi lavoro dipendente ed assimilati, contributi INPS e INAIL, IVA e ritenute addizionali Irpef regionali e comunali

dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2020

31 maggio 2020 o 5 rate da maggio a ottobre
Contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro

ritenute, contributi e IVA

16 marzo 2020

20 marzo 2020

b) Per tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operative in Italia sono inoltre sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, che potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza l’applicazione di sanzioni.

QUI LA TABELLA RIEPILOGATIVA CON TUTTE LE DATE DI SOSPENSIONE E DI NUOVO VERSAMENTO PER TUTTI I SOGGETTI
Di seguito il dettaglio delle nuove scadenze:

ALTRE SOSPENSIONI
È stata altresì disposta:
la sospensione, dall’8.3 al 31.5.2000, dei termini di versamento delle somme relative a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi.
il differimento all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”, nonchè del c.d. “stralcio e saldo” rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.