Tra le varie figure che si occupano della gestione della sicurezza aziendale, il preposto ha sicuramente una funzione molto rilevante. Ultimamente, però, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 146/2021 e dalla Legge di conversione 215/2021 che hanno modificato e aggiornato il D. Lgs. 81/08 – testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, si è fatta un po’ di confusione sulla figura del Preposto e su chi possa svolgere questo ruolo, oltre ai suoi compiti e responsabilità. Per tali motivi risulta doveroso approfondire l’argomento, cercando di fare maggiore chiarezza su questa figura
Partirei subito con la definizione del Preposto dataci dal legislatore che, all’art. 2 comma 1. Lettera e) del TUSL, lo definisce come la “ persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Leggendo attentamente questo articolo si evince come il preposto sia una figura che deve il suo riconoscimento ad un preciso inquadramento organizzativo e alla funzione che di fatto svolge, e dalle responsabilità che ne discendono dalla svolgimento del suo ruolo (limiti di poteri gerarchici e funzionali – per esempio, capo reparto, capo turno, capo cantiere, capo produzione, capo ufficio, etc.) e non da una delega che gli viene riconosciuta.
Questo principio viene ribadito nello stesso art. 28 del D. Lgs. 81/08 (Oggetto della valutazione dei rischi) in cui il legislatore dice esplicitamente che il documento di valutazione dei rischi deve contenere “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.
Una volta che quindi il datore di lavoro “ha organizzato la propria attività con funzioni aziendali sovraordinate ad altre, automaticamente si genera la figura del Preposto, come colui che nella normale attività lavorativa esercita una supremazia su altri a lui sottoposti”.
Aspetto questo che, possiamo sicuramente rilevare con facilità nelle aziende di una certa dimensione e meglio strutturate da un punto di vista organizzativo.
La Cassazione con la sentenza del 14 gennaio 2010, n. 1502 (Responsabilità del preposto) ha chiarito in modo preciso l’individuazione normativa della figura del preposto, affermando che il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo”.
Il Decreto-legge 146/2021 e la Legge di conversione 215/2021, modifica anche l’art. 18 (Obblighi del Datore di lavoro e del dirigente) del D.lgs. 81/08, aggiungendo nei confronti del datore di lavoro o dei dirigenti, l’obbligo di individuare il preposto/i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.
Come possiamo vedere il legislatore usa il termine di “individuare “e non quello di nominare, come fa sempre all’art.18 comma 1 lettera a (nominare il medico competente), e nemmeno il termine “designare” usato nell’art. 17 (designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi) o sempre all’art. 18 comma 1 lettera b (designare i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro.)
La specificazione di questo obbligo (identificare il preposto o i preposti) ce la fornisce sempre la Cassazione che consentenza del 21 aprile 2006 n. 14192, definisce che questa figura venga identificata in colui che espressamente ordina operazioni lavorative, controllando che il lavoro si svolga in modo sicuro.
Sempre la Cassazione mette in luce che i preposti sono “i soggetti che sovrintendono all’espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionistica”.
Con il termine “sovraintendere”, secondo il concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza.
Nel caso di specie il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra”.
Non esiste un obbligo di nomina formale (o di una delega di funzioni) da parte del Datore di lavoro, in quanto il ruolo di Preposto è direttamente collegato alla posizione predominante e alla mansione svolta.
In particolare, trattasi di un soggetto, alle dirette dipendenze del datore di lavoro, al quale è attribuita una funzione di controllo permanente e di sovrintendenza nello svolgimento della prestazione lavorativa. Sempre la Cassazione, con sentenza del 25/1/1982 n. 745, ha ritenuto che “i preposti non esauriscono il loro obbligo con l’impartire generiche disposizioni al personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione di tali disposizioni e a predisporre i mezzi che si rendano necessari”.
In tal senso “compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”
La legge 215/2021 di conversione del DL 146/2021 ha apportato importanti modifiche all’articolo 19 del D.lgs. n. 81/08 recante gli “Obblighi del Preposto” penalmente sanzionati a titolo contravvenzionale.
Con l’entrata in vigore delle modifiche al D. Lgs. 81/08, si configura nei confronti del preposto, una posizione di garanzia più incisiva rispetto al passato. Infatti, viene rafforzato l’obbligo del preposto di vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge, e aziendali, di contrastare i comportamenti scorretti e pericolosi dei lavoratori e ogni situazione di pericolo, con l’obbligo di sospendere il lavoro, sempre in caso di pericolo grave e immediato.
Il datore di lavoro e il dirigente sono obbligati a pretendere lo svolgimento di questi compiti da parte del preposto regolarmente individuato, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 art. 18 comma 3-bis recante anche gli Obblighi [di vigilanza] del datore di lavoro e del dirigente:
“Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli art 19 (preposto) e 20 (lavoratore)… ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.
In caso di omessa vigilanza saranno corresponsabili delle omissioni del preposto.
Per concludere, possiamo sicuramente affermare che il legislatore ha cercato di dare evidenza ad una figura spesso presente e non ben identificata all’interno dell’organizzazione aziendale, (soprattutto nelle piccole realtà artigiane), spingendo lo stesso Datore di lavoro, a formalizzarne l’identificazione, qualora presente, recependo ciò che la Giurisprudenza ha negli anni indicato nelle varie sentenze.
Si ringrazia per il contributo il Dott. Maurizio Deiana Consulente sicurezza Unione Artigiani Milano