Delibera d’urgenza della Presidenza dell’Ente Bilaterale Nazionale Artigiano (Ebna) in relazione  all’impatto della situazione sanitaria sulle attività economiche/produttive del comparto artigiano, che intende adottare portandola a ratifica del Consiglio Direttivo del Fondo Sociale Bilaterale Artigiano (Fsba) nei prossimi giorni.

Nel rinviare ad una sua attenta lettura, segnaliamo gli aspetti operativi di maggior interesse per lo specifico intervento di integrazione al reddito messo a dispossizione dal Fondo :

– recepimento dell’Accordo Interconfederale del 26 febbraio 2020 i cui effetti decorrono dalla stessa data di sottoscrizione e per l’intero territorio nazionale;

– introduzione di  uno specifico intervento di 20 settimane nell’arco del biennio mobile, connesse alle sospensioni delle attività aziendale determinate da CORONAVIRUS;

– validità fino al 31 marzo 2020 e in caso di proseguimento dello stato di emergenza verrà adottata un’ulteriore delibera;

– causale di sostegno al reddito, denominata COVID-19 – CORONAVIRUS ;

– predisposizione da parte del Fondo di un apposito modello tipo di Accordo Sindacale, che uniamo alla presente,  per la tipologia specifica di intervento in questione, nel quale vengano previste delle apposite disposizioni per consentire la sottoscrizione degli accordi anche in modalità telematiche o a distanza;

– possibilità di sottoscrivere i relativi Accordi Sindacali anche in seguito all’inizio della sospensione, entro comunque 30 giorni. Considerando la validità temporale suddetta;

– sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020;

– solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 – CORONAVIRUS, sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.

FSBA_Delibera_COVID_19 (1)