L’Assemblea del Fondo Sanedil per i lavoratori dell’edilizia ha approvato alcune modifiche al Regolamento delle prestazioni sanitarie.
Tra le principali innovazioni introdotte, si segnala l’inserimento del nuovo articolo 17, recante la procedura per la gestione dei reclami, nonché la revisione dell’articolo 10, che definisce e chiarisce la procedura per la gestione delle anomalie contributive derivanti da versamenti errati o omessi.
Le modifiche apportate sono finalizzate a rendere più chiare ed efficienti le procedure operative del Fondo, assicurando anche una maggiore tempestività nella gestione delle pratiche.

 

IL NUOVO ARTICOLO 10 ANOMALIE CONTRIBUTIVE, ERRATI E OMESSI VERSAMENTI

1. Nel caso fossero rilevate anomalie o errori nella contribuzione, verranno attivate dal Fondo le procedure di correzione dell’errore di cui al successivo comma 3.

2. Gli operatori che effettuano le modifiche sono legalmente responsabili della correttezza delle informazioni inserite.

3. In caso di versamento errato che comporti la restituzione della contribuzione, il Fondo procederà secondo le seguenti modalità:

a) Le Imprese, Associazioni, Organizzazioni o Enti che versano direttamente al Fondo devono inviare tempestivamente una e-mail all’indirizzo contribuzioni@fondosanedil.it, indicando:

  • l’importo da rimborsare
  • il periodo di competenza del versamento errato

Dopo aver accertato l’anomalia, il Fondo provvederà a restituire le somme dovute.

b) Le Imprese che versano tramite Casse Edili/Edilcasse devono richiedere il rimborso alla Cassa Edile/Edilcassa di riferimento, che verificherà l’anomalia;

  • quantificherà l’importo da restituire e indicherà il relativo periodo di competenza
  • trasmetterà tali informazioni all’indirizzo contribuzioni@fondosanedil.it

Dopo aver accertato l’anomalia, il Fondo provvederà a restituire le somme dovute alla Cassa territorialmente competente.

In caso di omessi o errati versamenti contributivi, il Fondo procederà al recupero degli importi dovuti, nel rispetto del termine di prescrizione previsto dall’art. 2948 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:

il Fondo invierà una comunicazione formale, tramite PEC o raccomandata A/R, contenente anche la messa in mora dell’operatore economico inadempiente; in assenza di riscontro entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Fondo attiverà le procedure di recupero del credito, anche mediante azioni legali.

 In caso di mancato versamento di una o più quote contributive, l’operatore economico è obbligato al versamento per l’intero periodo mancante e alla regolarizzazione delle relative posizioni.

Gli importi giunti in ritardo e non più utili a dare copertura sanitaria e gli interessi di mora, se previsti, saranno contabilizzati in uno specifico fondo e interamente destinati alle prestazioni collettive.

 

IL NUOVO ARTICOLO 17 – GESTIONE DEI RECLAMI

1. Nel caso in cui le prestazioni sanitarie siano erogate direttamente dal Fondo (modalità autoassicurata), gli Iscritti o beneficiari che intendano contestare decisioni relative a:

  • l’effettività della prestazione
  • la quantificazione o l’erogazione delle somme dovute

possono presentare ricorso scritto al Fondo, inviando apposita istanza all’indirizzo e-mail reclami@fondosanedil.it, corredata da:

  • Nome, Cognome e Codice Fiscale dell’Iscritto o beneficiario
  • Numero del sinistro o riferimento della pratica
  • Oggetto e motivazione del ricorso
  • Eventuale documentazione a supporto
  • Per conoscenza, il ricorso dovrà essere inviato anche alla Cassa Edile/Edilcassa di riferimento

Il Fondo provvederà a istruire la pratica e a sottoporla alla valutazione dell’Ufficio competente. L’esito sarà comunicato entro 30 giorni dal ricevimento, salvo richiesta di integrazioni o particolari complessità.

2. Nel caso le prestazioni sanitarie siano erogate tramite Compagnia Assicurativa con cui il Fondo ha stipulato specifica convenzione o polizza collettiva (modalità assicurata), eventuali ricorsi relativi a:

  • mancato riconoscimento della prestazione;
  • parziale liquidazione;
  • ritardo nell’erogazione;

devono essere presentati direttamente alla Compagnia Assicurativa Unisalute:

  • Ufficio reclami – via Larga, 8 – 40138 Bologna;
  • E- mail: reclami@unisalute.it.

Per conoscenza, il ricorso dovrà essere inviato anche al Fondo, indirizzo e-mail: reclami@fondosanedil.it e alla Cassa Edile/Edilcassa di riferimento.

Il Fondo, pur non assumendo responsabilità diretta sull’esito del ricorso (che è di esclusiva competenza della Compagnia), potrà:

  • monitorare la gestione della pratica da parte dell’assicuratore
  • intervenire, se ritenuto opportuno, nei limiti contrattuali, per promuovere eventuali riesami o approfondimenti da parte della Compagnia

Il Fondo qualora rilevi elementi di criticità o difformità nella gestione, potrà attivare specifici canali di confronto con l’assicuratore, nell’ambito delle prerogative previste dagli accordi in essere.