Pubblicato dal Ministero del Turismo il decreto di interoperabilità tra Ministero, Regioni e Province autonome* della BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive), il portale che censisce gli immobili/strutture destinati alle locazioni con affitti brevi o utilizzati per finalità turistiche e consente ai proprietari/gestori, sia privati e che operativi come impresa, di ottenere il rilascio del CIN.

Il CIN – ricordiamo – è il codice di otto caratteri univoco e identificativo per ogni immobile adibito a locazioni brevi. L’ottenimento del CIN è obbligatorio a partire da settembre 2024. Il CIN deve essere esposto all’esterno dell’immobile e in ogni annuncio di locazione.

Obiettivi: attraverso criteri omogenei a tutto il territorio nazionale, agevolare la trasparenza su tipologia alloggio, ubicazioni, capacità ricettiva, gestori/proprietari e i controlli, anche di tipo fiscale e di sicurezza.

* Prevista l’automatica ri-codificazione come CIN dei codici identificativi specifici già assegnati da regioni, province autonome e comuni, qualora abbiano già attivato delle procedure di attribuzione per le stesse unità immobiliari e strutture soggette al CIN.

 

 

  •  da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione.

 

Mancata indicazione del CIN negli annunci:

  • da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione.

 

Se attività esercitata in formazione imprenditoriale, in caso di assenza dei requisiti di sicurezza e mancata presentazione della SCIA:

  • da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

 

Mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas e/o estintori:

  • da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.