Il Regolamento UE n.165/2014 prevede che i tachigrafi siano sottoposti a verifica periodica con cadenza biennale presso le officine autorizzate che provvedono all’analisi della corretta installazione, dell’idoneità del tachigrafo e del corretto funzionamento.

Il Ministero dell’Interno ha chiarito che il Codice della Strada (DLGS n.285/1992) non prevede una sanzione specifica per l’ipotesi di circolazione del veicolo con mancata revisione biennale del tachigrafo e, pertanto, in caso di controllo su strada ed eventuale accertamento di mancata revisione del tachigrafo non possa essere applicata la sanzione di cui all’art.179 c.2 del Codice della Strada, bensì quella prevista dall’art.19 della L. 727/1978 che prevede una sanzione amministrativa residuale, dai 51 ai 99 €.

Il Ministero ha ulteriormente chiarito che l’art.179 c.2 del CdS debba applicarsi nel caso in cui durante un controllo di polizia effettuato presso un’officina autorizzata emerga uno scostamento dei valori indicati nella revisione precedente superiore al 4% e in questo caso il tachigrafo verrà classificato come “non funzionante” . Previste in questo caso sanzioni a partire da 742€ a 2970 €.