Le imprese iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, (nonché le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili), possono richiedere il beneficio della riduzione compensata di cui alla L. 40 del 1999 per i costi sostenuti per pedaggi autostradali, in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 o superiore e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico.

Le riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione con apparecchi Telepass. La riduzione è calcolata, in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione.

La Claai ha stretto una collaborazione con una società specializzata nel servizio relativo alla riduzione dei costi sostenuti per pedaggi autostradali.

Per una prima valutazione, occorre trasmettere la seguente documentazione:

– visura camerale aggiornata

– importo della fattura dei pedaggi (con iva) di un mese medio

– recapito telefonico/email

 

Per maggiori info:

Astra Cuneo Via della Motorizzazione, 11 – CUNEO
tel. 0171/413124 fax 0171/412587

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