Art. 36 (Disposizioni in materia di patronati)
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:
a) in deroga all’articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all’istituto previdenziale;
b) in deroga all’articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l’afflusso dell’utenza, il servizio all’utenza può essere modulato, assicurando l’apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l’organizzazione dell’attività con modalità a distanza;
c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all’estero.