Il Decreto Liquidità (Dl 23/2020) è stato convertito in Legge ieri, 4 giugno 2020.
La legge di conversione apporta numerose modifiche ai finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia (articolo 13, comma 1, lettera m).
In sintesi, le principali novità riguardano:
1) l’ampliamento della durata massima del finanziamento da 6 a 10 anni;
2) l’importo massimo del finanziamento garantibile, che passa da 25.000 a 30.000 euro;
3) la modifica dei parametri ai fini del calcolo dell’importo garantibile (il 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, riferiti all’anno 2019).
Il tutto accompagnato da una forte semplificazione delle procedure, essendo ora prevista la presentazione di una autocertificazione “rafforzata” (relativa ai dati aziendali dichiarati, alla lealtà fiscale ed al rispetto delle norme antimafia) che sposta a carico del richiedente la responsabilità della veridicità delle informazioni ed esonera gli istituti di credito dall’esame del merito di credito del richiedente (dovranno comunque essere assolti gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio).
Questo è il nuovo quadro normativo cui dovranno fare riferimento i soggetti che presenteranno la domanda dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.
→ Situazione inerente i prestiti già erogati e istanze pendenti
Per quanto riguarda coloro che hanno già ottenuto il finanziamento garantito con le vecchie regole e le domande che risultano ancora pendenti, ci si chiede se le imprese potranno fare domanda per accedere alle condizioni migliorative previste dalla legge di conversione e se saranno automaticamente aggiornate ai nuovi parametri.
Si tratta di domande che interessano moltissimi soggetti, dato che, ad oggi, il Fondo di Garanzia dichiara di avere ricevuto oltre 450.000 domande relative ai mini finanziamenti garantiti al 100 per cento.
Vi informiamo, preliminarmente, che la Legge di conversione introduce un nuovo punto “m-bis” che permetterà a chi ha già ricevuto un prestito garantito al 100% di chiedere, con riguardo all’importo finanziato ed alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni. Pertanto, sussistendone i requisiti, sarà possibile adeguare ex post i prestiti già richiesti al nuovo importo massimo (30.000 euro) e alla nuova durata massima (fino a 10 anni).
Al momento non è stata fornita una procedura operativa da espletarsi ai fini dell’adeguamento alle nuove condizioni.
Probabilmente, in nessun caso, si potrà avere un adeguamento automatico ai nuovi parametri della pratica già avviata, ma l’impulso dovrà sempre pervenire dal soggetto beneficiario, che non necessariamente potrebbe avere interesse a modificare sia la durata sia l’importo del finanziamento garantito.
È anche molto probabile che chi vorrà modificare l’importo del finanziamento garantito, incrementandolo fino a 30.000 euro, dovrà compilare un nuovo modulo, contenente la nuova autocertificazione “rafforzata” in fase di predisposizione da parte del Fondo di Garanzia. Ciò perché dovrà essere formalizzata una nuova richiesta che riguarda sia l’importo del finanziamento sia quello della correlata garanzia.
Bisognerà, invece, capire l’iter da seguire nel caso in cui l’Impresa intendesse allungare la sola durata, tenuto fermo l’importo.