Nuove regole per i contagi di Covid-19 sul luogo di lavoro. Sono contenute in una nuova circolare diffusa dall’Inail dopo aver acquisito il parere favorevole del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in cui si forniscono le istruzioni operative per ottenere il riconoscimento e l’indennità spettante ai lavoratori.
L’Inail precisa che questa disposizione, seppure dettata in un momento emergenziale, in realtà ha dato seguito a un principio già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’impedimento presupposto ai fini della attribuzione della indennità di inabilità temporanea assoluta, comprende, oltre alla fisica impossibilità della prestazione lavorativa, anche la sua incompatibilità con le esigenze terapeutiche e di profilassi del lavoratore.
E’ stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.
La scelta è stata quella dell’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da Covid-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.
La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governative e regionali.
Un chiarimento che va ad integrare quanto già annunciato sempre dall’Inail, che aveva precisato come dall’avvenuto accertamento dell’infezione da Covid-19 come infortunio sul lavoro non discendesse automaticamente la responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Ora la nuova circolare precisa che il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.
“Non possono – si legge nella circolare – perciò confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in ‘occasione di lavoro’ che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.