La legge di Stabilità 2017 è legge. Il Senato ha dato l’ok definitivo con 166 voti favorevoli, 70 contrari e 1 astenuto.
Sono stati confermati al 31 dicembre 2017 gli sgravi concernenti ecobonus e detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie.
LE PRINCIPALI NOVITA’ LEGGE STABILITA’ 2017
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ECO BONUS E SISMA BONUS
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DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILILIZIO
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Disposta proroga per la detrazione interventi recupero patrimonio edilizio fino al 2017 (50% della spesa di importo massimo pari € 96.000,00).
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DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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Disposta proroga per interventi di riqualificazione energetica fino al 2017 (detrazione nella misura del 65%).
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DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI
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Detrazione estesa alle spese sostenute fino al 2021. Per spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021 è riconosciuta la detrazione nella maggior misura del:
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70% per interventi riguardanti “l’involucro esterno dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio oggetto di intervento”
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75% per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva attraverso si consegue almeno la qualità di cui al DM 26/6/2015.
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BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
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E’ prevista la detrazione del 50%, su una spesa massima di € 10.000,00, per acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A perr i forni) finalizzati all’arredio dell’immobile oggetto di interventi di recupero patrimonio edilizio è adesso riconosciuta limitatamente a:
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intervnti iniziati a decorrere dal 01/01/2016
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per le spese sostenute nel 2017.
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DETRAZIONE PER INTERVENTI SISMICI
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La detrazione:
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è estesa anche agli interventi effettuati negli edifici che si trovano nella zona 3 ovvero a basso richio sismico
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per privati e condomini è ripartita in 5 anni e non in 10
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per gli immobili privati, la detrazione varia tra il 65% e il 75% a seconda della riduzione del rischio sismico
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per i condomini la detrazione varia tra il 65% e l’80% a sweconda della riduzione del rischio sismico – se su parti condominiali la detrazione può arrivare anche fino al l’85%.
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NORME FISCALI e ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE
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MAXI AMMORTAMENTO
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Proroga dell’agevolazione riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali è previsto l’ammortamento maggiorato del 40% (sono esclusi veicoli e mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati come beni strumentali nell’attività di impresa).
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IPER AMMORTAMENTO
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Ammortamento maggiorato del 150% per investimenti in beni nuovi destinati a favorire i processi di transformazione tecnologica e digitale secondo il “modello industria 4.0” elencati dal c.d. allegato A,effettuati entro il 31/12/2017.
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Ammortamento maggiorato del 40% per investimenti in beni immateriali strumentali “industria 4.0” elencati dal c.d. allegato B,effettuati entro il 31/12/2017.
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CREDITO RICERCA E SVILUPPO
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E’ esteso fino al 2020 (in precedenza riguardava il periodo 2015–2019) il credito di imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività di impresa.
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CONTABILITA’ SEMPLIFICATA PER CASSA
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A decorrere dal 01/01/2017, tutte le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa e non più in base al principio di competenza. Resta mantenuta la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria) con vincolo triennale.
Semplificando, il reddito di impresa è pari alla differenza tra l’ammonatre dei ricavi/altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.
A tale importo vanno aggiunti:
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L’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore di cui all’art. 57 TUIR
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i redditi immobiliari di cui all. Art. 90 c. 1 TUIRI
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le plusvalenze di cui all’art. 86 del TUIR
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le sopravvenienze aiitve di cui all’art.88 del TUIR
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e sottratte le minusvalenze/sopravvenienze passive di cui all’art. 101 TUIR, ammortamenti, accantonamenti , perdite e deduzioni forfetarie.
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STOP AL CONTANTE PER LE FATTURE PAGATE DAL CONDOMINIO
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Cambiano le norme per la ritenuta d’acconto applicata dal condominio sulle fatture dei fornitori e per il pagamento stesso dei fornitori. Con le nuove disposizioni, introdotte con un emendamento, è integrata la normativa in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (art. 25-ter del dPR 600/1973). In particolare, il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente deve essere effettuato dal condominio in qualità di sostituto d’imposta solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro. Si precisa, comunque, che il condominio è tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno ove non sia raggiunto l’importo minino predetto. Si stabilisce poi che Il pagamento dei corrispettivi ai fornitori deve essere eseguito dai condomini tramite strumenti tracciabili (conti correnti bancari o postali a loro intestati, carte di credito e di debito). Previste sanzioni da 250 a 2.500 euro per chi non rispetta i nuovi obblighi.
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PAGAMENTO CUMULATIVO BOLLO PER LE AUTO AZIENDALI
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Con un emendamento introdotto nel corso dell’esame parlamentare della Legge, si prevede la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica. La possibilità riguarda le aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing. Questa opzione era già stata prevista dall’articolo 7 della legge n. 99 del 2009 per il pagamento della tassa dovuta per veicoli concessi in locazione finanziaria da parte delle imprese concedenti. La disposizione prevede inoltre che i versamenti dell’imposta debbano essere fatti a ciascuna regione o provincia autonoma nelle quali i mezzi siano immatricolati. Nel caso di leasing si fa invece riferimento al luogo di residenza dell’utilizzatore del veicolo.
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STOP ANCHE PER IL 2017 ALL’AUMENTO DELLE ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI
- Confermato anche per il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali. Il comma proroga per altri 12 mesi il divieto di aumento per i tributi locali, e le relative addizionali. Anche per il prossimo anno, quindi, le regioni e i Comuni non potranno aumentare le addizionali IRPEF. Resta anche fissato il livello massimo delle aliquote di IMU e TASI. In questo ambito, però, si conferma la possibilità per gli enti locali che nel 2016 abbiano confermato la maggiorazione di 0,8 punti per la TASI, stabilita nel 2015, di mantenerla ulteriormente, con espressa deliberazione del consiglio comunale.
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SABATINI TER
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Prorogata al 31/12/2018 l’agevolazione c.d. “Sabatini ter” che prevede l’erogazione di un contributo in conto esercizio a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuopvi da parte delle PMI.
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RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS
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Dal 2017 è ridotta al 25% l’aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.
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PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017
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E’ estesa al 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli del 2015.
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- RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
- Confermata anche per il 2017 la possibilità di far ricorso alla rivalutazione per i terreni edificabili e le partecipazioni in società non quotate. Resta fissa l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile è pari all’8 per cento per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate e non. L’imposta può essere pagata in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali. Il 30 giugno 2017 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima, e anche il termine di versamento se si decide per la rata unica, oppure quello per il pagamento della prima delle tre rate annuali di pari importo.
- RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA CON IMPOSTA AL 16%
- Nuova opportunità di rivalutazione anche per i beni d’impresa, strumentali e non, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e ancora presenti nel bilancio successivo. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni. È consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante un’imposta sostitutiva del 10 per cento. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º dicembre 2018. È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l’imposta sostitutiva del 10%.
- REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
- La norma, introdotta con un emendamento, eleva da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche necessaria ad accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Viene per questo modificato l’articolo 90 della legge 289/2002, prevedendo la soglia più elevata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per poter accedere al regime opzionale per la determinazione forfetaria del reddito imponibile, che consente di applicare all’ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d’impresa, il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
- ASSEGNAZION/CESSIONE AGEVOLATA/TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE
- E’ aperta l’assegnazione/cessione agevolata di beni immobili/mobili ai soci. L’agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dal 01/10/2016 al 30/09/2016 ed interessa le società di persone/capitali che assegnanano/cedono ai soci gli immobili iversi da quelli strumentali per destinazione.Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
- 60% entro il 30/11/2017
- 40% entro il 16/06/2018.
- E’ aperta l’assegnazione/cessione agevolata di beni immobili/mobili ai soci. L’agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dal 01/10/2016 al 30/09/2016 ed interessa le società di persone/capitali che assegnanano/cedono ai soci gli immobili iversi da quelli strumentali per destinazione.Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
- ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE
- E’ riproposta l’estromissione dell’immobile da aprte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione:
- è riconisciuta agli immobili strumentali per natura
- richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
- 60% entro il 30/11/2017
- 40% entro il 16/06/2018.
- E’ riproposta l’estromissione dell’immobile da aprte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione:
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NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA – IRI –
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L’IRI è l’imposta sul reddito di impresa per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria. Il reddito dell’impresa al momento della formazione, NON concorre al reddito complessivo del titolare/soci, ma è soggetto a tassazione separata alla stessa aliquota IRES ovvero al 24%. Dal reddito di impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate dal titolare/socio che saranno, invece, tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF.
L’opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
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NUOVO SPESOMETRO – TRIMESTRALE –
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A decorrere dal 2017 lo spesomentro passa da annuale a trimestrale. Il modello, che racchiude i dati riguardanti tutte le fatture emesse e le fatture ricevute/registrate, dovrà essere inviato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre. Tuttavia, per il primo anno di applicazione (2017) ed esclusivamente per la comunicazione dei dati delle fatture, è previsto un adempimento congiunto per i primi 2 trimestri, da effettuarsi entro il 25/07/2017.
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INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONE IVA
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A decorrere dal 2017 è stata introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA di trasmettere una comunicazione dati riepilogativa delle liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali). La presentazione della nuova comunicazione va effettuate in modalità telematica entro l’ultuimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
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“NUOVI” STUDI DI SETTORE
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A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/2017, il MEF ha individuato degli indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, in luogo degli attuali studi di settore e parametri.
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