Sacchetti biodegradibili per frutta e verdura non più gratuiti per i consumatori. Dal 1° gennaio 2018, è entrata in vigore una legge che porta delle novità nell’uso dei sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri, che sono quelli normalmente utilizzati nei negozi, nei supermercati e nei mercati per imbustare, pesare e prezzare alimenti sfusi come frutta, verdura, carne, pesce e affettati di salumi ecc. che, finora, venivano ceduti gratuitamente.

La norma ha previsto che i sacchetti siano biodegradabili e compostabili e che tali caratteristiche siano certificate dal loro produttore, che è obbligato ad apporre su ogni sacchetto i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili.

Possono liberamente circolare, fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso, quindi con il divieto di cederli gratuitamente, 4 diversi tipi di shopper per il trasporto:

– Le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron ovvero quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come avvolgere il pesce venduto al banco) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura. Poiché parliamo di borse di plastica a contatto con gli alimenti, anche per motivi di igiene, il Legislatore fa comunque salva la disciplina sulla conformità alla normativa sull’utilizzo dei Materiali destinati al contatto con gli alimenti (M.O.C.A) nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

– Le borse di plastica biodegradabili e compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002. Biodegradabile non necessariamente equivale a compostabile: la legge richiede, invece, specifici requisiti proprio di compostabilità. Attenzione quindi: unsacchetto potrebbe essere dichiarato in senso lato “biodegradabile”, ma non essere a norma. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l’etichetta. I bioshopper conformi alla norma recano indicazioni che contengono termini quali “compostabile” e “rispetta la norma UNI EN 13432”

– Le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto di generi alimentari. Per il trasporto di prodotti diversi da generi alimentari lo spessore della singola parete dovrà essere superiore a 100 micron e contenente una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%.


– Le borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite come imballaggio per il trasporto di generi alimentari. Per il trasporto di prodotti diversi da generi alimentari, lo spessore della singola parete dovrà essere superiore a 60 micron e contenente una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%.

La legge  prevede, inoltre, che tali sacchetti dovranno essere composti da materiali biodegradabili per il 40%, che diventerà 50% dal primo gennaio 2020 e 60% dal primo gennaio 2021, per cui è consigliabile non acquistarne in grandi quantitativi che poi non potranno più essere commercializzati.

Questa tipologia di sacchetti leggeri ed ultraleggeri, infine, possono essere utilizzati e ceduti solo previo pagamento da parte dei consumatori, come già previsto per le normali buste della spesa e, comunque, purché la loro cessione risulti dallo scontrino o fattura di vendita delle merci o dei prodotti imballati. Il costo dei sacchetti potrà variare da un negozio all’altro, ma è consigliabile che si aggiri tra 1 e 3 centesimi ciascuno.

Questi sacchetti, infine, come già quelli biodegradabili venduti alle casse dei negozi al dettaglio (esercizi di vicinato o supermercati e ipermercati) per contenere la spesa venduta confezionata, potranno essere usati successivamente per contenere i rifiuti organici per il loro smaltimento differenziato.