II Consiglio dei Ministri di martedì 28 ottobre ha approvato il decreto-legge Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali» che prevede nuove misure per la riduzione degli infortuni, incentivi per i i datori di lavoro virtuosi, potenziando al contempo le attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio.
In attesa del testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dell’iter parlamentare di conversione in legge con possibili ulteriori modifiche, queste le prime indicazioni sul provvedimento fornite da Palazzo Chigi:

  • attività di vigilanza dell’INAIL mirata nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono allo strumento del subappalto (pubblico e privato)
  • introdotte disposizioni specifiche per il badge obbligatorio di cantiere e per altri luoghi di lavoro a rischio infortuni e la patente a crediti, prevedendo la precompilazione della tessera digitale con i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Il badge avrà un codice univoco e anti-contraffazione. I criteri attuativi saranno definiti con un decreto del Ministero del Lavoro entro 60 giorni.
  • inasprite le sanzioni per aziende e lavoratori autonomi trovati ad operare nei cantieri, mobili o temporanei, senza la Patente a crediti: le multe passano da 6 mila a 12 mila euro.
  • in caso di morte o inabilità permanente del lavoratore, viene sospesa l’attività dell’impresa per un anno.
  • potenziamento dell’apparato ispettivo e promozionale. Il testo prevede il potenziamento nel prossimo triennio dell’organico dell’INAIL con la stabilizzazione di 94 operatori, 500 nuove assunzioni di funzionari e altri 110 dirigenti all’Ispettorato del lavoro e il rinforzo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro con 100 nuovi militari specializzati.
  • revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli. A partire dal 1° gennaio 2026, si autorizza l’INAIL alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, con l’obiettivo di premiare le imprese che dimostrano un andamento positivo in materia di sicurezza. Sono inoltre introdotte specifiche cause di esclusione dal bonus
  • per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese dovranno dimostrare l’assenza di condanne penali o sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni. A queste imprese virtuose verrà riservata una quota delle risorse programmate dell’INAIL

 

Il decreto interviene poi in modo incisivo anche sulla formazione e sulla tutela specifica, prevedendo, tra l’altro:

  • rafforzamento della formazione per RLS. L’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi. Inoltre, si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l’individuazione di criteri e requisiti di accreditamento;
  • sicurezza studenti (scuola-lavoro). Si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Si introduce a carico dell’INAIL una borsa di studio per alunni e studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali;
  • near miss e prevenzione. Viene promossa l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
  • Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni;
  • visite mediche aggiuntive. In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche;
  • destinazione sanzioni. Le risorse introitate dalle ASL a seguito dei provvedimenti sanzionatori saranno utilizzate in via esclusiva per attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi, al rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) e ad attività di formazione e aggiornamento professionale.