Il Superbonus 110% ha ricevuto la conferma ufficiale con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19/05/2020, n. 128 – Supplemento ordinario n. 21/L), ma per il quale si dovranno attendere i provvedimenti attuativi che con ogni probabilità arriveranno solo dopo la legge di conversione del Parlamento prevista entro 60 giorni.

Non tutti gli interventi previsti soprattutto per la riqualificazione energetica potranno accedere al superbonus del 110% e, aspetto molto importante, queste nuove detrazioni fiscali per essere davvero operative necessiteranno:

  • della conversione in legge entro 60 giorni (arco temporale che generalmente viene utilizzato tutto) del decreto legge n. 34/2020 (arriveramo a metà luglio);
  • della pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate (entro 30 giorni, quindi arriveremo ad agosto).

L’attuale versione della misura fiscale inserita nel Decreto Rilancio 2020 prevede che la nuova detrazione fiscale del 110% si applichi alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

E’ possibile optare, per il cliente finale, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, alternativamente:

  • per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Riportiamo di seguito un resoconto di quelli che saranno gli interventi che potranno accedere al nuovo superbonus del 110%.

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:
    • a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
    • di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti:
    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
    • di microcogenerazione.
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti.

 

Nel caso si fruisca di una delle suddette detrazioni, è possibile utilizzare il superbonus al 110% anche per:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.

Altro aspetto che chiarisce definitivamente il Decreto Legge n. 34/2020 è quello relativo ai soggetti che possono godere dei superbonus del 110%. In particolare, l’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio inserisce tra i beneficiari:

  • i condomini
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

 

  • La soluzione migliore per beneficiare dei bonus previsti è quella di affidarsi a un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche, ma che garantisca anche la redazione professionale della pratica Enea.

Per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, la legge prevede l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).