Con la Circolare n.2/E del 14 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul cd. “bonus facciate”, cioè la detrazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020, pari al 90% delle spese documentate e sostenute dal contribuente per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle Zone Territoriali Omogenee A e B stabilite dal Decreto n. 1444 del 2 aprile 1968.

I soggetti beneficiari (persone fisiche, enti pubblici e privati commerciali e non, società  semplici, associazioni tra professionisti, società  di persone e società  di capitali) devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La detrazione è ammessa per le spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti (anche strumentali) o su unità  immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale.
I fabbricati devono essere ubicati nelle Zone Territoriali Omogenee A e B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, come risultanti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti territoriali competenti.

L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sull’intero perimetro esterno dello stabile, ma non sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico:

  • ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi,
  • mera pulitura e tinteggiatura della facciata esterna dell’edificio, dei balconi, degli ornamenti e dei fregi,
  • lavori riconducibili al decoro urbano riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Gli interventi di efficienza energetica influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare i requisiti di cui al Decreto Mise 26 giugno 2015. Ma anche i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio (Allegato B alla Tab.2 del Decreto Mise 11 marzo 2008).

Per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio dall’Ecobonus.

Le spese sono imputate in base a:

  • criterio di cassa per le persone fisiche e gli enti non commerciali: data dell’effettivo pagamento delle stesse a prescindere dall’avvio dei lavori;
  • criterio di competenza per le imprese individuali, le società  e gli enti commerciali: prescinde dalla data dei pagamenti e dall’avvio dei lavori.

Ai fini dell’agevolazione, non operano limiti di spesa massima né limiti di detrazione riconosciuta. La detrazione rileva sia ai fini dell’Irpef che dell’Ires, con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e rimaste a carico del contribuente.

I soggetti Irpef non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento con bonifico “parlante. Nello specifico bisogna indicare:

  • i dati catastali dell’immobile,
  • occorre dare comunicazione dei lavori alla Asl,
  • conservare fatture e ricevute di pagamento, nonché preventiva acquisizione delle abilitazioni amministrative edilizie richieste.

Per gli interventi comportanti miglioramenti nell’efficienza energetica, occorre far:

  • asseverare da un tecnico abilitato l’intervento effettuato,
  • predisporre l’attestato di prestazione energetica (Ape) per l’unità immobiliare per la quale si richiede la detrazione,
  • comunicare la scheda descrittiva dell’intervento all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Per i soggetti Irpef/Ires titolari di reddito d’impresa sono previsti gli stessi adempimenti, tranne il pagamento con bonifico “parlante”.

Il Bonus facciate non è cumulabile con altre agevolazioni previste per i medesimi interventi (Ecobonus e Sismabonus), perciò il contribuente dovrà scegliere, per le medesime spese, una sola delle agevolazioni, svolgendo i relativi adempimenti.

Tuttavia, se l’intervento realizzato può essere ricondotto a fattispecie agevolabili diverse, il contribuente potrà  fruire di entrambe le agevolazioni. Ma a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi.

QUI LA GUIDA COMPLETA AL BONUS FACCIATE: Guida_Bonus_Facciate