C.L.A.A.I., unitamente alle altre Organizzazioni Datoriali e a Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, ha sottoscritto l’Accordo di rinnovo del Ccnl Area Alimentazione-Panificazione scaduto lo scorso 31 dicembre 2022.

 

A CHI SI APPLICA E LA DURATA

L’accordo si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende artigiane del settore Alimentare, delle aziende non artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentare, delle aziende non artigiane che producono e somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione e delle aziende del settore della Panificazione; Il nuovo CCNL avrà una durata quadriennale e scadrà il 31 dicembre 2026.

 

GLI INCREMENTI ECONOMICI

  1. Con specifico riferimento alla parte economica, è stato previsto un incremento mensile a regime calcolato sul livello 3A per le Imprese artigiane del settore Alimentare pari a 206 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti tranche: 60 euro dal 1° aprile 2024, 40 euro dal 1° gennaio 2025, 55 euro dal 1°novembre 2025, 51 euro dal 1° aprile 2026.
  2. Per le imprese del settore della Panificazione l’incremento mensile a regime calcolato sul livello A2 è pari a 198 euro lordi così distribuiti: 60 euro dal 1° aprile 2024, 40 euro dal 1° gennaio 2025, 55 euro dal 1°novembre 2025, 43 euro dal 1° aprile 2026.

 

IMPORTO PER LA CARENZA CONTRATTUALE IN DUE TRANCHE

Per le predette imprese a integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è stato riconosciuto un importo forfettario una tantum di 160 euro da erogare in due tranche: la prima di 80 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024, la seconda di 80 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024.

Per le Imprese non artigiane del Settore Alimentare fino a 15 dipendenti, è stato definito un incremento a regime a parametro 137 pari a 285,87 euro. Ad integrazione dell’accordo del 15 marzo 2024, che aveva previsto un anticipo sui futuri aumenti contrattuali (pari a 20,87 euro dal 1° marzo 2024, 45 euro dal 1° maggio 2024, 65 euro dal 1° luglio 2024 e 35 euro dal 1° novembre 2024), sono stati definiti i seguenti ulteriori aumenti: 60 euro dal 1° gennaio 2025, 60 euro dal 1° gennaio 2026. Ai fini della copertura della carenza contrattuale, oltre a una tranche di 100 euro già erogata nel mese di aprile u.s., dovrà essere erogata una ulteriore tranche di 100 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024.

Per le imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione è stato previsto l’erogazione di un acconto sui futuri aumenti contrattuali pari a 65 euro mensili al livello C da corrispondersi a partire dal 1° giugno 2024. A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è stato riconosciuto un importo forfettario una tantum di 200 euro da erogare in due tranche. La prima di 100 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024, la seconda di 100 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024.

 

L’ADEGUAMENTO NORMATIVO SUL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, PIÙ GIORNI PER IL PERIODO DI PREAVVISO

Con specifico riferimento alla disciplina normativa dell’accordo, evidenziamo che nella Parte I del CCNL (aziende artigiane del settore Alimentare e imprese della Panificazione) la regolamentazione sul contratto a tempo determinato è stata adeguata alla luce delle recenti novità normative sopravvenute nell’ultimo biennio. A seguito di tale adeguamento è stata confermata la possibilità a stipulare, rinnovare o prorogare i rapporti a termine per i periodi successivi ai primi dodici mesi a fronte delle causali appositamente individuate dalle Parti sociali. Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato nel 2021 come sperimentale, è diventato strutturale. Oltre alle ipotesi consentite dalla normativa di legge è stata prevista una casistica negoziale aggiuntiva per il ricorso a tale istituto che si affianca a quella dei “riders”, ovvero la possibilità di assumere con tale tipologia contrattuale anche la figura dell’aiuto commesso.

Per fornire tempistiche più congrue per la gestione degli eventi connessi alla risoluzione dei rapporti di lavoro, è stato convenuto un aggiornamento della normativa relativa al periodo di preavviso mediante un innalzamento delle giornate lavorative richieste ai fini della realizzazione del medesimo.

In materia di apprendistato professionalizzante, al fine di evitare possibili interpretazioni conflittuali, è stato previsto uno scatto di anzianità specifico per gli apprendisti a decorrere dal 1° gennaio 2025 definito nella misura di 10 euro.

Nella Parte II del CCNL (aziende non artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentare, delle aziende non artigiane che producono e somministrano alimenti e pasti per la clientela in attività di ristorazione), oltre ad un generale aggiornamento delle norme connesse alla conciliazione vita-lavoro, si registrano due importanti novità con riferimento al tempo determinato e al periodo di prova per i rapporti a termine. Nella disciplina del tempo determinato, è stata confermata la nuovA possibilità di ricorrere alle causali già previste per i rapporti di durata superiore ai 12 mesi e, al contempo, sono stati modificati i limiti quantitativi per le imprese con più di 5 dipendenti, stabilendo che per quest’ultime è consentita l’assunzione di lavoratori a termine nel limite del 25% e che entro predetto limite sono computati anche i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro.

Per ciò che attiene al periodo di prova per il contratto a tempo determinato, è stato stabilito che – nelle more della definizione legislativa del medesimo – in caso di assunzioni a termine, la durata del periodo di prova è ridotta della metà rispetto alle durate ordinarie previste per il tempo indeterminato.

A tale riguardo precisiamo che la regolamentazione di questa specifica sezione del CCNL in esame garantisce trattamenti omogenei rispetto alle altre discipline incidenti sul medesimo settore.