Il Ministero del Lavoro ha illustrato il 23 luglio 2024 alle parti sociali la versione finale del Decreto Ministeriale applicativo della patente a crediti (SCARICA QUI IL PROVVEDIMENTO) a far data dal 1° ottobre 2024 per i cantieri dell’edilizia,
All’incontro ha partecipato la delegazione CLAAI formata dal nostro coordinatore nazionale per la sicurezza sul Lavoro Sandro Carta e dal funzionario della nostra sede di Roma Paolo Sebaste. Secondo Carta nel provvedimento “sono presenti ancora alcune criticità ma in generale abbiamo espresso un apprezzamento al Ministero per il grande lavoro di sintesi avvenuto nel momento in cui è stato permesso alle parti sociali di collaborare alla stesura di un decreto abbastanza equilibrato, che ha ripreso anche alcune nostre istanze, in presenza di una norma primaria abbastanza rigida”

In attesa di vedere quali saranno i risultati sul campo, che presuppongono una verifica a posteriori dopo qualche mese dall’entrata in vigore, come abbiamo puntualmente già richiesto, abbiamo ribadito alcuni aspetti già posti nelle precedenti occasioni di incontro. In particolare, ha evidenziato Carta “c’è un punto che riguarda il sistema di assegnazione dei crediti. Questo numero di crediti conseguibili fin dall’inizio dalle imprese richiedenti (non più i soli 30 come previsto inizialmente ma fino a teorici 100) non è equilibrato rispetto a quanto previsto nella tabella Allegato 1 bis del provvedimento che gradua i crediti detraibili in relazione agli accadimenti”.

Dopo la pubblicazione del DM, Ministero del Lavoro e l’Ispettorato del Lavoro emaneranno uno o più decreti per definire le modalità operative di presentazione della domanda nella piattaforma digitale di prossima attivazione, i contenuti informativi della patente, i criteri per l’attribuzione di crediti aggiuntivi, e le modalità di recupero dei crediti decurtati.

 

 

CHE COSA È LA PATENTE A CREDITI

  • Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in “cantieri temporanei e mobili” dovranno essere in possesso di una “patente a crediti (o a punti) per la sicurezza”.
  • A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).
  • Arriva l’obbligatorietà, e non la sola possibilità, della sospensione (fino a 12 mesi) della patente a crediti in caso di infortunio mortale per “colpa grave”
  • Rilascio digitale: la patente sarà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale.
  • Punteggio iniziale: ogni patente partirà con un punteggio di 30 crediti.
  • Non sarà consentito operare con meno di 15 crediti, a meno che i lavori eseguiti superino il 30% del valore del contratto in corso.
  • Decurtazione dei crediti: i crediti verranno ridotti in caso di provvedimenti definitivi, come sentenze o sanzioni amministrative, emanati nei confronti di datori di lavoro, dirigenti, preposti o lavoratori autonomi.
  • Sospensione della patente: Arriva l’obbligatorietà da parte dell’Ispettorato del Lavoro, e non la sola possibilità, della sospensione (fino a 12 mesi) della patente a crediti in caso di infortunio mortale per “colpa grave”.

 

 

I DOCUMENTI RICHIESTI PER L’OTTENIMENTO DELLA PATENTE

Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono tenuti a presentare domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro con attestazione del possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c, possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

COME AVVERRÀ L’AUTOCERTIFICAZIONE

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.