Il 15 ottobre 2020 termina lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19 (decreto legge n. 83/2020) e con esso anche il cd. smart working «semplificato».

Dal 16 ottobre tornerà l’obbligo di prevedere un accordo individuale tra le parti (datore di lavoro e lavoratore), secondo le regole previste dagli artt. 18-23 della Legge n. 81/2017.

Il lavoro agile «semplificato» per il settore privato, scade dunque il 15 ottobre. Salvo prolungamenti dello stato di emergenza, infatti, la possibilità delle aziende di collocare i lavoratori in smart working in modo unilaterale e senza gli accordi individuali previsti dalla legge 81/2017, finisce con lo stato di emergenza legato all’epidemia di Covid-19. Per i lavoratori pubblici, è prevista invece l’applicazione dello smart working, fino al 31 dicembre, per il 50% del personale impiegato in attività compatibili con questa modalità di lavoro.

Dalla metà di ottobre, dunque, le nuove attivazioni dello smart working nel settore privato dovranno seguire le regole ordinarie, cioè prevedere un accordo firmato dai singoli lavoratori che fissi le modalità di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali e di esercizio del potere direttivo del datore, gli strumenti da usare, i tempi di riposo e le misure per assicurare il diritto alla disconnessione.

Il decreto Rilancio (all’articolo 90 – D.L.Rilancio) ha stabilito inoltre una soglia di tolleranza massima per le regole semplificate utilizzabili dalle aziende private, al prossimo 31 dicembre. Tradotto in altre parole, per il legislatore, dal 2021 (al più tardi) è necessario ritornare alle regole «ordinarie» del lavoro agile. Eventuali nuovi interventi normativi su questa materia saranno evidentemente legati anche all’andamento dei contagi.

Resta il fatto che lo smart working è incluso nei protocolli di sicurezza anti-Covid siglati da Governo e parti sociali (e dalle singole aziende) tra le misure da adottare, dove possibile, per garantire il distanziamento tra i lavoratori. Dunque, sia in caso di ispezioni, sia sotto il profilo della responsabilità del datore nella tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, una certa percentuale di lavoro agile – dove non siano possibili altre forme di distanziamento – assicura all’azienda di aver messo in campo una misura ritenuta efficace .