Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge n. 111 sulle ‘Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19’ (d.l.8_settembre).

Tra le varie disposizioni introdotte, i contenuti del provvedimento riguardano i finanziamenti di spazi aggiuntivi per svolgere l’attività didattica in presenza, il lavoro agile per i genitori di giovani e studenti fino a 14 anni contagiati dal Covid e costretti alla quarantena, oltre che la possibile loro astensione dal lavoro (con compenso al 50%) e la sostituzione dello stesso personale dispensato.

Il decreto sul rientro a scuola in sicurezza si compone di 5 articoli e affronta innanzitutto le disposizioni da attuare in materia di trasporto pubblico locale: a questo scopo, per consentire l’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 è stato previsto il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, dal ‘decreto agosto’ (decreto 14 agosto 2020, n. 104), destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative. Al contempo, si introducono misure finalizzate a consentire l’immediato utilizzo delle risorse previste da parte di ciascuna Regione, Provincia autonoma o ente locale.

Si affronta quindi la tematica del lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici: un genitore lavoratore dipendente può svolgere – si legge nel decreto – la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. E nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Per i periodi di astensione dal lavoro – entro il 31 dicembre prossimo e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, raggiungibili anche a seguito di monitoraggio prospettico – è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Inoltre, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.