Contributi Inps artigiani e commercianti: confermata la scadenza di oggi, 16 novembre 2020. Non c’è la proroga del termine per pagare la terza rata dei contributi fissi dovuti sul minimale di reddito.

A spazzare via i dubbi sorti dopo la pubblicazione del decreto Ristori bis è la circolare pubblicata dall’Inps il 13 novembre 2020 (Circolare numero 129 del 13-11-2020) e relativi allegati (Circolare_numero_129_del_13-11-2020_Allegato_n_1 – Circolare_numero_129_del_13-11-2020_Allegato_n_2), che individua come beneficiari della proroga al 16 marzo 2021 esclusivamente i datori di lavoro privati.

Restano quindi fuori dal rinvio i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti. La scadenza del 16 novembre 2020 non subisce modifiche nelle zone gialle, arancioni così come nelle zone rosse.

Gli iscritti alla Gestione separata Inps artigiani e commercianti pagano i contributi fissi in quattro rate. Salvo proroghe, i quattro appuntamenti dell’anno con il versamento della quota minima dei contributi previdenziali sono così determinati:

  • prima rata entro il 16 maggio;
  • seconda rata entro il 20 agosto;
  • terza rata entro il 16 novembre;
  • quarta ed ultima rata entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

L’emergenza economica, diretta conseguenza delle restrizioni imposte per ridurre i contagi da Covid-19, ha portato alla proroga della prima rata. Per quel che riguarda la scadenza di oggi, quella del 16 novembre 2020, non sono previsti dunque rinvii.

Sulla scadenza della terza rata dei contributi fissi si è creata non poca confusione in seguito all’emanazione del decreto Ristori e poi del decreto Ristori bis.

L’articolo 13 del decreto legge n. 137/2020 (pdf) prevede la sospensione dei versamenti contributivi di novembre 2020, per le partite IVA che esercitano attività incluse nell’elenco dei codici ATECO allegato, ma esclusivamente in favore dei sostituti d’imposta ed in relazione ai versamenti dovuti in favore dei lavoratori dipendenti. Il chiarimento definitivo è arrivato dall’INPS, con la circolare citata e pubblicata.

Cosa prevede invece il Decreto Ristori-bis (DL-149-del-09112020)? Il decreto legge amplia la platea dei beneficiari della sospensione, ma non cita espressamente artigiani e commercianti.

La sospensione dei contributi previdenziali prevista dal D.L. Ristori Bis ricalca il modello previsto dal decreto Ristori.

L’articolo 11, al comma 2, stabilisce che:

“È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto [..] appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del presente decreto.”

Per le zone rosse, in sintesi, si amplia l’elenco dei beneficiari della proroga dei contributi. Non c’è quindi un esplicito riferimento alla scadenza dei contributi dovuti da artigiani e commercianti.

Se si guarda alla relazione tecnica di accompagnamento al decreto Ristori-bis, si evince inoltre che la stima degli importi sospesi è stata effettuata estraendo i dati relativi agli UNIEMENS di ottobre 2020, per la quota di contributi a carico dei datori di lavoro.

 Ai contributi fissi di artigiani e commercianti del 16 novembre 2020 ed ai versamenti dovuti da tutti i sostituti d’imposta entro la medesima data, si aggiunge la scadenza del secondo acconto, fissata al 30 novembre.