Nel decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio, in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio, ci sono tutte le caratteristiche delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta Industria 4.0 in base alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.
L’agevolazione fiscale, dal 6% al 12% a seconda della tipologia di spesa con tetto massimo da 1,5 a 3 milioni di euro, è prevista dai commi da 198 a 209 della legge 160/2019.
Attività di Ricerca e Sviluppo
Bonus al 12% nel limite massimo di 3 milioni di euro. In base al comma 200 della manovra, sono ammesse «le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico» che soddisfino i criteri previsti dal decreto ministeriale. In base al quale, i lavori sono classificabili in una o più delle seguenti categorie.
- Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa. Il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi, o teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici.
- Ricerca industriale: lavori originali intrapresi per individuare possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale, trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato. Le attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti per risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico: Il risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale.
- Sviluppo sperimentale: lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere informazioni tecniche necessarie alla realizzazione di nuovi prodotti o processi di produzione, o al miglioramento significativo di prodotti o processi esistenti. Per miglioramento significativo s’intendono modifiche che hanno il carattere della novità, e non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.
Attenzione: tutte le attività di R&S, per essere ammissibili al credito d’imposta industria 4.0, devono perseguire un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già quelli propri di una singola impresa. Va bene anche l’adattamento delle conoscenze o capacità in un campo della scienza o tecnica volte a realizzare un avanzamento in un altro campo non facilmente deducibile o attuabile. La spesa è ammissibile anche se l’avanzamento ricercato poi risulti non raggiunto o pienamente realizzato.
Sono ammissibili lavori svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo da imprese concorrenti indipendenti.
Innovazione tecnologica
Bonus al 6% fino a un tetto di 1,5 milioni di euro. Sono attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi).
Non sono ammissibili le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti, e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili dei concorrenti per elementi estetici o secondari, l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente o quelle per controllo di qualità e standardizzazione dei prodotti.
Di seguito i criteri stabiliti dal decreto ministeriale.
- Prodotti nuovi o significativamente migliorati: beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti prestazioni e funzionalità.
- Processi nuovi o significativamente migliorati: processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Attenzione: sono ammissibili esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
Non sono ammissibili al credito d’imposta:
- lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori a prodotti e processi già realizzati o applicati dall’impresa;
- lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione, o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa;
- lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente;
- lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale richiesti per l’adeguamento a specifici obblighi previsti dalle norme di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.
La norma prevede poi una maggiorazione al 10%, sempre fino a un tetto di 1,5 milioni, per i lavori di innovazione tecnologica finalizzati a un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. I criteri vengono fissati dal decreto, che esemplifica tutte le caratteristiche sia relative all’innovazione digitale (ad esempio, integrazione fra IT e operations, simulazione dei processi produttivi, manutenzione predittiva, teleassistenza, blockchain, cybersecurity) sia relative alla sostenibilità ambientale (ad esempio, economia circolare, recupero materie prime, remanufacturing).
Design e ideazione estetica
Bonus al 6% fino a 1,5 milioni di euro. Riguarda imprese dei settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. I lavori devono essere finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti). Attenzione: per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
Per le imprese di moda, abbigliamento, o altri settori che a intervalli regolari devono rinnovare le collezioni, sono ammissibili i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità con riguardo a tessuti, materiali utilizzati, combinazione, disegni e forme, colori o altri elementi rilevanti. Sono invece esclusi i lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti (colori, elementi di dettaglio). Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
Determinazione e documentazione spese ammissibili
Le procedure per l’applicazione corretta del credito d’imposta sono contenute nell’articolo 6 del decreto. Per tutte le categorie di attività vale la regola che i lavori devono essere svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti eventualmente avviati in periodi d’imposta precedenti.